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Un caso unico di sequestro preventivo penale risolto in Cassazione

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Sottoposta a sequestro penale una grossa trattrice agricola per presunti reati nel ciclo dei rifiuti, il proprietario, protestatosi estraneo, ne ha chiesto la restituzione.

Ha dovuto far ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per tre volte contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal Tribunale; per tre volte la Corte Suprema ha annullato le ingiuste ordinanze.

Finalmente, il Tribunale ha disposto la restituzione del mezzo agricolo, essenziale in azienda.

Si riportano di seguito stralci dei tre ricorsi e delle sentenze di accoglimento.

Istanza, appello e primo ricorso per Cassazione.

In data 29 marzo 2021, il Sig. M. C. ha chiesto al G.I.P. di revocare il sequestro della trattrice, alla luce di rilevanti fatti sopravvenuti che escludono radicalmente il pericolo di aggravare le conseguenze del supposto reato o di commettere ulteriori illeciti : il Sig. M.G. ha regolarmente smaltito i mandarini sequestrati e marciti dopo il sequestro; l’Azienda Agricola di M.G. G. da cui provenivano i mandarini sequestrati non produce rifiuti da smaltire in quanto consegna periodicamente il prodotto di seconda scelta all’industria, in adempimento di apposito contratto di compravendita, in virtù del quale l’acquirente opera a propria cura e spese il ritiro della merce presso l’Azienda agricola del venditore.

Per avere il pieno controllo in futuro dell’uso del mezzo, con apposita mail il Sig. M. C. ha chiesto al Sig. M. G.  di restituire non appena possibile la trattrice per la quale ha trovato un altro ricovero, presso la propria azienda.

La mancanza di disponibilità della trattrice mette in serie difficoltà l’imprenditore agricolo qui ricorrente, perché i terreni non dissodati hanno bisogno di interventi urgenti.

Il G.I.P., con provvedimento del 10.05.2021, ha rigettato l’istanza, “considerata la permanenza delle esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo disposto”.

Avverso l’ordinanza negativa del G.I.P., il Sig. M. C. ha proposto appello ex art. 322 bis c.p.p., deducendo, alla luce della attuale situazione, l’assenza delle esigenze cautelari ex art. 321 c.p.p., l’inadeguatezza e sproporzione della misura.

Ribadisce la propria estraneità ai fatti, essendo solo il proprietario della trattrice sequestrata, la propria azienda non produce agrumi da smaltire.

Il provvedimento genetico del vincolo ravvisa i sintomi del periculum criminis nel fatto che in passato il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato nell’Azienda Agricola M.G. il quale lavora e commercializza prodotti agricoli in C.da …, per trasportare e disperdere abusivamente sottoprodotti della lavorazione.

Ora, non vi possono essere scarti da smaltire, perché i mandarini posti sotto sequestro l’1 febbraio 2021 sono stati smaltiti; il Sig. M.G. conferisce sistematicamente tutti i sottoprodotti della lavorazione alla Società …. società cooperativa agricola, che, in virtù di apposito contratto, ritira la merce presso lo stabilimento dell’Azienda.

Difatti, dalla data del sequestro in poi, non vi è stata alcuna segnalazione di illecito.

Con memoria depositata in udienza ha unito: una dichiarazione del Sig. B.V., responsabile dell’Azienda Agricola M.G. per le attività di destinazione dei prodotti lavorati nello stabilimento in C.da C…, secondo cui tutti i prodotti ortofrutticoli che entrano nello stabilimento, una volta lavorati sono o confezionati per l’immissione sui mercati ortofrutticoli oppure conferiti all’industria e non escono altri esiti di lavorazione; tutti gli ulteriori documenti di regolare ritiro dei prodotti.

D’altronde, il Sig. M.C. ha chiesto la restituzione del mezzo agricolo, proprio per averne un controllo diretto e scongiurarne utilizzi inappropriati, illeciti.

L’azienda agricola del Sig. M.C. ha urgente necessità di lavorazioni, come da relazione di perizia, già prodotta in sede di appello.

Il Tribunale ha rigettato l’Appello. Ritiene che la posizione del Sig. M.C. al fatto di reato, pur irrilevante, sia stata definita con stabilità di giudicato cautelare in sede di riesame.

Conferma la persistenza delle esigenze cautelari con le stesse argomentazioni contenute nell’ordinanza di riesame cui aggiunge, quale indizio positivo, il rapporto genitoriale tra il proprietario del trattore, Sig. M.C., e il titolare dell’Azienda da cui provenivano gli scarti di lavorazione.

Considera privo di importanza l’avvenuto smaltimento dei mandarini sequestrati l’1 febbraio 2021, mentre ignora tutti gli altri fatti, preesistenti o sopravvenuti, allegati e provati dall’appellante.

Il Sig. M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di appello emessa in data 16 giugno 2021.

Con il motivo n. I, lamenta che il Tribunale ha ritenuto erroneamente perduranti le esigenze preventive, con una motivazione mutuata dall’ordinanza pronunciata in sede di riesame che non tiene conto dei decisivi elementi di novità apportati dal ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha ignorato la sua protesta di estraneità rispetto ai fatti oggetto di provvisoria accusa; questione sulla quale il Giudice del Riesame non si era affatto pronunciato, considerando irrilevante la posizione del Sig. M. C. rispetto al fatto storico di reato, perciò, sul punto non si è formato, – come asserito erroneamente dal Tribunale in sede di appello-, non si sarebbe potuto formare, alcun giudicato cautelare.

Con il motivo n. II, censura l’ordinanza parenza di motivazione sulò punto di ritenuta adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto.

Sostiene, in specie, che il mezzo meccanico sequestrato è indispensabile per l’aratura dei terreni dell’azienda agricola di cui è titolare il proprietario e che il mantenimento del vincolo cautelare risulta sproporzionato rispetto alla finalità preventiva perseguita, tenuto conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa. …”

La prima sentenza delle Suprema Corte di Cassazione.

La Sez. 3 Penale della S.C. Cassazione, con Sent. Num. 46825 pronunciata il 16/11/2021, ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, secondo il quale il Giudice di Appello ha del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell’ ”informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità”.

“…assorbita l’ulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell’asserita estraneità del predetto ai fatti di reato”.

Pertanto, ha annullato l’ordinanza del Tribunale, rinviando per nuovo giudizio ex art. 324, comma 5, c.p.p.

Rinvio.

In sede del nuovo giudizio di appello, il Sig. M. C. ha depositato una dichiarazione del Sig. B. il quale informa che l’azienda Agricola M. G. consegna gli scarti di lavorazione per l’industria e non produce rifiuti da smaltire, nonché i relativi documenti di consegna.

Il Tribunale di Matera, pronunciandosi in sede di rinvio, con ordinanza del 20 gennaio 2022, ha nuovamente rigettato l’appello.

Secondo ricorso per Cassazione.

“L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione assente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 24, 111, 113 Cost., 6 Cedu, 48 Carta UE; 321 ss, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui, quale giudice del rinvio, il Tribunale motiva il rigetto dell’appello giustificando il vincolo attraverso la confiscabilità del bene. Sostanzialmente applica d’ufficio il diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il presente incidente cautelare ha ad oggetto il sequestro preventivo applicato dal GIP presso il Tribunale su un bene, la trattrice agricola del Sig. M.C., il quale, – formalmente indagato solo in quanto proprietario e senza che gli venga rimproverata alcuna condotta-, ha chiesto la restituzione proprio perché estraneo ai fatti di provvisoria accusa (assenza di fumus nei suoi confronti) e sono venute mai, se mai esistite, e originarie ragioni di cautela di aggravamento del reato o sua reiterazione (sopravvenuta assenza del periculum).

Respinta dal G.I.P. l’istanza di dissequestro perché ha ritenuto persistere le esigenze cautelari originarie, il Sig. M. C. ha proposto appello che è stato rigettato.  Si è, perciò, rivolto alla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso, ha annullato l’ordinanza di appello e ha disposto il rinvio per una nuova pronuncia che tenga conto degli elementi di novità portati dal ricorrente, rimanendo nelle ragioni di accoglimento assorbita la ulteriore questione della sua estraneità ai fatti.

Alla luce degli sviluppi della vicenda procedimentale, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto, nei limiti della devoluzione, apprezzare l’eventuale persistenza delle esigenze cautelari tenendo conto degli elementi di novità fornite dal ricorrente; in caso di risposta positiva, avrebbe dovuto affrontare la questione, assorbita e non risolta, della terzietà del Sig. M. C.

Con sorprendente decisione, il Tribunale, muta la res iudicanda e giustifica la persistenza della misura cautelare originaria, il sequestro per esigenze di prevenzione criminale, con argomenti che attengono al diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il rapporto di autonomia tra le due figure di sequestro preventivo è pacifico; in giurisprudenza si è evidenziato che la misura cautelare reale di cui all’art. 321, 2° co. rappresenti una figura specifica alla quale si ricorre come rimedio distinto rispetto al sequestro contemplato dall’art. 321, 1° co. 14 

In prospettiva tendente a differenziare i presupposti del sequestro a seconda delle finalità per le quali viene disposto, la S.C. ha evidenziato come, in sede di riesame, il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione15, né può “giustificare” il sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, 1° co., ritenendo quella misura in concreto volta alle finalità di cui all’art. 12 sexies, D.L. 8.6.1992, n. 30616.

Ad un tempo, il Tribunale …, spingendosi extra petita viola il principio della domanda, secondo cui in materia cautelare l’iniziativa spetta al PM; le regole sulla competenza, essendo il GIP l’organo giurisdizionale che provvede in materia; i principi e le norme della devoluzione, dovendo procedere come giudice di appello in sede di rinvio; il diritto di difesa del ricorrente, da esplicarsi secondo la dialettica di un corretto contraddittorio; il dovere di motivare la decisione.

L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione carente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 192, 321, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui esclude l’estraneità del Sig. M. C. rispetto al fatto di reato.

I macroscopici vizi di cui al precedente motivo renderebbero superflua ogni ulteriore approfondimento censorio.

Ma, il provvedimento qui impugnato è ulteriormente violativo delle norme che disciplinano l’applicazione delle misure cautelari reali.

È opportuno ribadire che la provvisoria accusa di concorso ex art. 110 c.p. nella contravvenzione attinge il Sig. M. C. solo in quanto proprietario della trattrice che sarebbe stata utilizzata per il “trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti vegetali di scarto rinvenienti dall’attività agroalimentare della citata “Azienda Agricola di M. G.”.

Cioè, l’editto accusatorio non individua alcuna condotta, attiva od omissiva, – tale non potendosi considerare il diritto dominicale sul bene che è una situazione giuridica soggettiva civilistica-, attraverso la quale l’incolpato Sig. M. C. avrebbe contribuito o agevolato, sul piano morale o materiale, alla commissione del reato; ovviamente, non indica l’elemento psicologico.

In sostanza, difetta l’accusa stessa verso il Sig. M. C.; il quale, in ogni momento della presente vicenda procedimentale, si protesta estraneo al fatto ed adduce elementi probatori fondamentali 17 a riprova della propria perfetta buona fede, dell’assenza di ogni contributo alla realizzazione del fatto di reato e dell’elemento psicologico18, la colpa.

Di fronte alla protesta di estraneità ai fatti storici per cui si procede, il Tribunale risponde che “…non rileva, essendo l’indagato M. G., titolare dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, figlio del proprietario della trattrice”.

È una non-motivazione, in quanto prescinde dichiaratamente dalla specifica riferibilità al Sig. M. C. del fatto storico di reato e rende illogico prima che illegittimo il provvedimento.

Ma l’argomentare manifesta più chiara vacuità, allorché tratta dell’elemento psicologico in capo al ricorrente. Il Tribunale, -richiamata la prassi nomofilattica del Supremo Collegio secondo cui in materia di sequestro preventivo in vista della confisca il soggetto proprietario che si protesti estraneo ha l’onere di provare la propria buona fede-, ritiene che “Nel caso di specie non solo tale onere a carico dell’istante non è stato assolto, ma addirittura la buona fede appare esclusa dai menzionati rapporti con l’autore materiale della condotta”.

In primo luogo, ad evitare smarrimenti concettuali che porterebbero ad aberrazioni nella somministrazione della giustizia, è opportuno ribadire alcuni principi cardine di civiltà giuridica, anzi di civiltà: un’accusa è tale se e solo se contiene un fatto storico, (nel caso di reato, elemento materiale ed elemento psicologico), e illustra gli elementi concreti che-, pur senza raggiungere il grado dei gravi indizi di colpevolezza-, mostrino la riferibilità al soggetto cui viene contestata; chi muove l’accusa (nel nostro caso il PM) e non l’accusato ha l’onere di provare il fatto storico e gli elementi di riferibilità personale. 

Solo l’accantonamento di queste basilari regole che tracciano la dialettica del procedere porta il Tribunale a dedurre la colpa del Sig. M. C. dal rapporto di genitorialità con il Sig. M. G., asserito autore materiale del trasporto illecito di rifiuti, come a dire che “la colpa dei figli ricada sui padri perché padri”.

D’altronde, pur non onerato della prova della propria estraneità al fatto, perché non accusato di alcunché, il Sig. M. C. ha allegato fatti ed offerto indizi, versati in atti, a dimostrazione della propria buona fede; elementi probatori che ad oggi, compreso il Giudice del rinvio, non sono stati presi preso in alcuna considerazione.

  Testualmente nella dichiarazione resa dal trattorista al difensore ex art. 391 bis c.p.p.

Il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. C., qui ricorrente, Sig. A. G., informa che la trattrice agricola, viene impiegata solo per i lavori nei campi, una funzione essenziale ed insostituibile nell’azienda agricola.

A sua volta, il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. G. spiega che tra i mezzi che impiega per i lavori in azienda “vi è la trattrice agricola marca John Deere, modello 8320, tg. AY509R, di proprietà del Sig. M. C., che, però, consente l’uso per eseguire lavori particolari di aratura profonda, frangizzollatura, ecc., anche al Sig. M. G.”

Come si vede, il mezzo agricolo è stato dato al Sig. M. G. solo per eseguire lavori particolari di aratura, e solo per quello.

Le illustrate violazioni di legge e carenza motivazionale circa la posizione di estraneità del Sig. M. C. costituisce in sé un vulnus caducatorio all’ordinanza qui gravata perché preclude un serio apprezzamento circa l’attualità del periculum criminis e la persistente adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.

Approfondisce l’illegittimità della decisione il silenzio del Giudice di Appello sugli elementi di novità che la difesa segnala per dimostrare la eliminazione del pericolo.

Attesa la funzione criminal-preventiva del sequestro impeditivo, il periculum in mora deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla protrazione o all’aggravamento delle conseguenze del reato20.

L’apprezzamento deve riferirsi alla situazione attuale, a determinare la quale concorrono gli accadimenti significativi sopravvenuti, primariamente l’eliminazione dei fattori potenziali occasioni di aggravamento delle conseguenze del reato o di recidiva.

Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal ricorrente nella istanza di revoca al G.I.P. e in sede di appello, il provvedimento genetico del vincolo sulla trattrice agricola ravvisa i sintomi del periculum criminis nel fatto che in passato il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato nell’Azienda Agricola M.G., il quale lavora e commercializza prodotti agricoli in C.da …, per trasportare e disperdere abusivamente sottoprodotti della lavorazione.

Nelle motivazioni del verbale di sequestro urgente, richiamate e condivise dal G.I.P., si legge che “P. F., quale da questo (M. G., n.d.r.), incaricato esercitava l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata consistente nel trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di circa 50/60 quintali, costituiti da rifiuti vegetali di scarto provenienti dall’attività dell’azienda agricola agroalimentare del suddetto M.G. (mandarini/clementini)”.

Secondo l’Autorità Giudiziaria procedente, i rifiuti sarebbero costituiti dagli scarti di lavorazione dei prodotti agricoli nell’Azienda Agricola del Sig. M.G.

Testualmente il Giudice di appello: “Sul punto, è assolutamente significativo il contenuto della della CNR del 21.1.2021 (richiamata anche in allegato alla CNR del 3.2.2021), da cui si apprende che la stessa i trattrice agricola era stata notata durante il trasporto di clementine nel dicembre 2020 in loc. … in agro di …, ove era stata accertata la realizzazione di una discarica non autorizzata di scarti di lavorazione di frutta e di verdura (tra cui mandarini del tipo clementine della stessa tipologia di quelli trasportati anche in tale occasione dal trattore in  sequestro), secondo il confinante …. provenienti proprio dal magazzino dell’azienda di M. G. ed ivi abbandonati e smaltiti abusivamente.”  

Tale essendo la ipotizzata fonte materiale di rifiuti, il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare se allo stato attuale persista.

Il ricorrente ha allegato ed offerto elementi probatori per dimostrare che è venuto meno ogni rischio che la trattrice agricola, o anche un altro mezzo, possano essere utilizzati per il trasporto o lo smaltimento illecito di rifiuti, perché è cessata proprio la ipotizzata fonte dei rifiuti.

Come lo stesso Tribunale dà atto nell’ordinanza di appello sulla base del verbale prodotto dal ricorrente, i mandarini posti sotto sequestro l’1 febbraio 2021 sono stati smaltiti; ovviamente non costituiscono più fonte di pericolo.

Dal giorno 1 febbraio 2021 in poi l’Azienda Agricola di M.G. non è proprio in grado di produrre rifiuti da scarti di magazzino. Tutti i prodotti ortofrutticoli che entrano nello stabilimento, una volta lavorati sono o confezionati per l’immissione sui mercati ortofrutticoli oppure destinati all’industria mediante vendita e consegna alla Società … società cooperativa agricola, che, in virtù di apposito contratto, ritira la merce presso lo stabilimento dell’Azienda in C.da …. Non escono altri esiti di lavorazione.

Ciò risulta dai documenti, ossia il contratto di compravendita all’industria, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture ed è attestato da un’apposita dichiarazione che reso il Sig. B.V., responsabile dell’Azienda Agricola M.G. per le attività di destinazione dei prodotti lavorati nello stabilimento in C.da …

Difatti, dalla data del sequestro in poi, a oltre quattro mesi di distanza, non vi è stata alcuna segnalazione di illecito.

Non risulta dal provvisorio editto accusatorio, dal provvedimento del G.I.P. o dalla stessa ordinanza di appello altra fonte di possibili rifiuti. 

In ogni caso, il Sig. M.C., qui ricorrente, quale legittimo proprietario della trattrice, ne ha chiesto per iscritto la restituzione al Sig. M.G. perché custodirà il mezzo presso la propria azienda, com’è documentato dalla mail spedita. Perciò, la trattrice, restituita al legittimo proprietario, sarà ricoverata presso la propria azienda e tenuta sotto il suo costante e diretto controllo, tornando a svolgere la funzione connaturale di mezzo per dissodare la terra, spostare le attrezzature, ecc. nell’azienda.

I fatti esposti e documentati in sede di appello e nella memoria depongono in maniera inequivocabile per la rimozione di ogni rischio di utilizzo della trattrice agricola sequestrata per lo smaltimento di scarti di lavorazione.

Il Giudice di rinvio dichiaratamente non affronta affatto la persistenza del periculum.

Ovviamente, ignora ogni elemento fornito dalla difesa, ossia che la ipotizzata fonte dei rifiuti è stata eliminata e non risultano in atti altre concrete fonti di produzione di rifiuti.

Non considera la particolare posizione del ricorrente, che si protesta estraneo al fatto storico e in buona fede, non impiega il materiale offerto dalla difesa, così violando ad un tempo il dovere di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari e il fondamentale diritto dell’incolpato di difendersi provando.

La posizione del Tribunale è una chiusura preconcetta alle allegazioni e produzioni della difesa dimenticando che anche in fase incidente cautelare vale il principio di parità delle parti di fronte ad un giudice terzo, equidistante; innanzitutto stessa possibilità di incidere sul convincimento del giudice con argomenti e materiale probatorio, (si dice che il diritto di difesa è il diritto di difendersi provando). 

In secondo luogo, nel giudizio del “merito cautelare”, tutto il materiale versato in atti deve essere considerato, letto criticamente, secondo un percorso logico di cui si deve dar conto in motivazione; nella fase del riesame, occorre, appunto, ri-esaminare con i poteri della devoluzione, le ragioni delle parti, fornendo risposta agli specifici argomenti e censure contenute nell’atto impugnatorio.

Il Tribunale abdica a tale ruolo, impermeabile al materiale probatorio ed agli argomenti della difesa, cui risponde con brevi notazioni che non riescono a sollevare il tessuto argomentativo da uno stato di motivazione solo apparente.  

….

La Suprema Corte ha accolto il secondo ricorso.

La Suprema Corte – Sez. Pen. IV, con Sent. n. 40341, pronunciata il 20/09/2022, accogliendo i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, ha annullato l’ordinanza del Tribunale …, rinviando per nuovo giudizio.

In particolare, secondo la Suprema Corte, il Giudice di appello ha errato ad affermare la perdurante esistenza delle esigenze cautelari “senza tenere conto dell’elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni rese di V. B. secondo il quale vi è stata una modifica organizzativa successiva al provvedimento cautelare ed in conseguenza lo smaltimento avviene a mezzo di una ditta autorizzata”.

Sulla estraneità del Sig. M.C. rispetto ai fatti di provvisoria accusa, la Corte di Cassazione ritiene “assorbita la questione della non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare formatosi in ragione dell’asserita estraneità del predetto ai fatti di reato, questione non adeguatamente affrontata dall’ordinanza impugnata con il mero riferimento al legame di stretta parentela del ricorrente con altro indagato per lo stesso fatto”.

In sede di secondo rinvio, il Tribunale ha rigettato, sbagliando per la terza volta, l’appello.

Per la terza volta lo Studio Legale ZULLINO ha proposto ricorso per Cassazione.

“… Il Giudice Territoriale pone a giustificazione del mantenimento del vincolo la norma di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, “che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere i reati contemplati dagli artt. 256 e 258, comma 4 D.lgs. 152/2006” che ritiene “assorbente rispetto a qualsiasi altro aspetto… ivi compreso l’elemento  di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, B. V.”.

“L’assunta posizione di terzietà rispetto alla vicenda di C. M.” non ha rilevanza, “essendo l’indagato M. G., (dovrebbe essere M. G., n.d.r.), titolare dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, figlio del proprietario della trattrice…”. Non solo il proprietario della trattrice sequestrata in vista della confisca non ha assolto all’onere a suo carico di dare prova della propria buona fede, ma addirittura la buona fede appare esclusa dai menzionati rapporti con l’autore materiale della condotta”.

L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione assente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 24, 111, 113 Cost., 6 Cedu, 48 Carta UE; 321 ss, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui, quale giudice del rinvio, il Tribunale motiva il rigetto dell’appello giustificando il vincolo attraverso la confiscabilità del bene. Sostanzialmente applica d’ufficio il diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il presente incidente cautelare ha ad oggetto il sequestro preventivo applicato dal GIP presso il Tribunale  su un bene, la trattrice agricola del Sig. M. C., il quale, – formalmente indagato solo in quanto proprietario e senza che gli venga rimproverata alcuna condotta-, ha chiesto la restituzione proprio perché estraneo ai fatti di provvisoria accusa (assenza di fumus nei suoi confronti) e sono venute mai, se mai esistite, e originarie ragioni di cautela di aggravamento del reato o sua reiterazione (sopravvenuta assenza del periculum).

Respinta dal G.I.P. l’istanza di dissequestro perché ha ritenuto persistere le esigenze cautelari originarie, il Sig. M. C. ha proposto appello che è stato rigettato.  Si è, perciò, rivolto alla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso, ha annullato l’ordinanza di appello e ha disposto il rinvio per una nuova pronuncia che tenga conto degli elementi di novità portati dal ricorrente, rimanendo nelle ragioni di accoglimento assorbita la ulteriore questione della sua estraneità ai fatti.

Alla luce degli sviluppi della vicenda procedimentale, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto, nei limiti della devoluzione, apprezzare l’eventuale persistenza delle esigenze cautelari tenendo conto degli elementi di novità fornite dal ricorrente; in caso di risposta positiva, avrebbe dovuto affrontare la questione, assorbita e non risolta, della terzietà del Sig. M. C.

Con sorprendente decisione, il Tribunale, muta la res iudicanda e giustifica la persistenza della misura cautelare originaria, il sequestro per esigenze di prevenzione criminale, con argomenti che attengono al diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il rapporto di autonomia tra le due figure di sequestro preventivo è pacifico; in giurisprudenza si è evidenziato che la misura cautelare reale di cui all’art. 321, 2° co. rappresenti una figura specifica alla quale si ricorre come rimedio distinto rispetto al sequestro contemplato dall’art. 321, 1° co. 14 

In prospettiva tendente a differenziare i presupposti del sequestro a seconda delle finalità per le quali viene disposto, la S.C. ha evidenziato come, in sede di riesame, il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione15, né può “giustificare” il sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, 1° co., ritenendo quella misura in concreto volta alle finalità di cui all’art. 12 sexies, D.L. 8.6.1992, n. 30616.

Ad un tempo, il Tribunale, spingendosi extra petita viola il principio della domanda, secondo cui in materia cautelare l’iniziativa spetta al PM; le regole sulla competenza, essendo il GIP l’organo giurisdizionale che provvede in materia; i principi e le norme della devoluzione, dovendo procedere come giudice di appello in sede di rinvio; il diritto di difesa del ricorrente, da esplicarsi secondo la dialettica di un corretto contraddittorio; il dovere di motivare la decisione.

L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione carente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 192, 321, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui esclude l’estraneità del sig. M. C. rispetto al fatto di reato.

I macroscopici vizi di cui al precedente motivo renderebbero superflua ogni ulteriore approfondimento censorio.

Ma, il provvedimento qui impugnato è ulteriormente violativo delle norme che disciplinano l’applicazione delle misure cautelari reali.

È opportuno ribadire che la provvisoria accusa di concorso ex art. 110 c.p. nella contravvenzione attinge il Sig. M. C. solo in quanto proprietario della trattrice che sarebbe stata utilizzata per il “trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti vegetali di scarto rinvenienti dall’attività agroalimentare della citata “Azienda Agricola di M. G.”.

Cioè, l’editto accusatorio non individua alcuna condotta, attiva od omissiva, – tale non potendosi considerare il diritto dominicale sul bene che è una situazione giuridica soggettiva civilistica-, attraverso la quale l’incolpato Sig. M. C. avrebbe contribuito o agevolato, sul piano morale o materiale, alla commissione del reato; ovviamente, non indica l’elemento psicologico.

In sostanza, difetta l’accusa stessa verso il Sig. M. C.; il quale, in ogni momento della presente vicenda procedimentale, si protesta estraneo al fatto ed adduce elementi probatori fondamentali a riprova della propria perfetta buona fede, dell’assenza di ogni contributo alla realizzazione del fatto di reato e dell’elemento psicologico, la colpa.

Di fronte alla protesta di estraneità ai fatti storici per cui si procede, il Tribunale risponde che “…non rileva, essendo l’indagato M. G., titolare dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, figlio del proprietario della trattrice”.

È una non-motivazione, in quanto prescinde dichiaratamente dalla specifica riferibilità al Sig. M. C. del fatto storico di reato e rende illogico prima che illegittimo il provvedimento.

Ma l’argomentare manifesta più chiara vacuità, allorché tratta dell’elemento psicologico in capo al ricorrente. Il Tribunale, -richiamata la prassi nomofilattica del Supremo Collegio secondo cui in materia di sequestro preventivo in vista della confisca il soggetto proprietario che si protesti estraneo ha l’onere di provare la propria buona fede-, ritiene che “Nel caso di specie non solo tale onere a carico dell’istante non è stato assolto, ma addirittura la buona fede appare esclusa dai menzionati rapporti con l’autore materiale della condotta”.

In primo luogo, ad evitare smarrimenti concettuali che porterebbero ad aberrazioni nella somministrazione della giustizia, è opportuno ribadire alcuni principi cardine di civiltà giuridica, anzi di civiltà: un’accusa è tale se e solo se contiene un fatto storico, (nel caso di reato, elemento materiale ed elemento psicologico), e illustra gli elementi concreti che-, pur senza raggiungere il grado dei gravi indizi di colpevolezza-, mostrino la riferibilità al soggetto cui viene contestata; chi muove l’accusa (nel nostro caso il PM) e non l’accusato ha l’onere di provare il fatto storico e gli elementi di riferibilità personale. 

Solo l’accantonamento di queste basilari regole che tracciano la dialettica del procedere porta il Tribunale a dedurre la colpa del Sig. M. C. dal rapporto di genitorialità con il Sig. M. G., asserito autore materiale del trasporto illecito di rifiuti, come a dire che “la colpa dei figli ricada sui padri perché padri”.

D’altronde, pur non onerato della prova della propria estraneità al fatto, perché non accusato di alcunché, il Sig. M. C. ha allegato fatti ed offerto indizi, versati in atti, a dimostrazione della propria buona fede; elementi probatori che ad oggi, compreso il Giudice del rinvio, non sono stati presi preso in alcuna considerazione.

  Testualmente nella dichiarazione resa dal trattorista al difensore ex art. 391 bis c.p.p.

Il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. C., qui ricorrente, Sig. A. G., informa che la trattrice agricola, viene impiegata solo per i lavori nei campi, una funzione essenziale ed insostituibile nell’azienda agricola.

A sua volta, il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. G. spiega che tra i mezzi che impiega per i lavori in azienda “vi è la trattrice agricola marca John Deere, modello 8320, tg. AY509R, di proprietà del Sig. M. C. che, però, consente l’uso per eseguire lavori particolari di aratura profonda, frangizzollatura, ecc., anche al Sig. M. G.”

Come si vede, il mezzo agricolo è stato dato al Sig. M. G. solo per eseguire lavori particolari di aratura, e solo per quello.

Le illustrate violazioni di legge e carenza motivazionale circa la posizione di estraneità del Sig. M. C. costituisce in sé un vulnus caducatorio all’ordinanza qui gravata perché preclude un serio apprezzamento circa l’attualità del periculum criminis e la persistente adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.

Approfondisce l’illegittimità della decisione il silenzio del Giudice di Appello sugli elementi di novità che la difesa segnala per dimostrare la eliminazione del pericolo.

Attesa la funzione criminal-preventiva del sequestro impeditivo, il periculum in mora deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla protrazione o all’aggravamento delle conseguenze del reato20.

L’apprezzamento deve riferirsi alla situazione attuale, a determinare la quale concorrono gli accadimenti significativi sopravvenuti, primariamente l’eliminazione dei fattori potenziali occasioni di aggravamento delle conseguenze del reato o di recidiva.

Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal ricorrente nella istanza di revoca al G.I.P. e in sede di appello, il provvedimento genetico del vincolo sulla trattrice agricola ravvisa i sintomi del periculum criminis nel fatto che in passato il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato nell’Azienda Agricola M. G., il quale lavora e commercializza prodotti agricoli in C.da …, per trasportare e disperdere abusivamente sottoprodotti della lavorazione.

Nelle motivazioni del verbale di sequestro urgente, richiamate e condivise dal G.I.P., si legge che “P. F., quale da questo (M. G., n.d.r.), incaricato esercitava l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata consistente nel trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di circa 50/60 quintali, costituiti da rifiuti vegetali di scarto provenienti dall’attività dell’azienda agricola agroalimentare del suddetto M. (mandarini/clementini)”.

Secondo l’Autorità Giudiziaria procedente, i rifiuti sarebbero costituiti dagli scarti di lavorazione dei prodotti agricoli nell’Azienda Agricola del Sig. M. G..

Testualmente il Giudice di appello: “Sul punto, è assolutamente significativo il contenuto della della CNR del 21.1.2021 (richiamata anche in allegato alla CNR del 3.2.2021), da cui si apprende che la stessa i trattrice agricola era stata notata durante il trasporto di clementine nel dicembre 2020 in loc. Torretta in agro di Pisticci, ove era stata accertata la realizzazione di una discarica non autorizzata di scarti di lavorazione di frutta e di verdura (tra cui mandarini del tipo clementine della stessa tipologia di quelli trasportati anche in tale occasione dal trattore in  sequestro), secondo il confinante Stea Rocco Nicola provenienti proprio dal magazzino dell’azienda di M. G. ed ivi abbandonati e smaltiti abusivamente.”

Tale essendo la ipotizzata fonte materiale di rifiuti, il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare se allo stato attuale persista.

Il ricorrente ha allegato ed offerto elementi probatori per dimostrare che è venuto meno ogni rischio che la trattrice agricola, o anche un altro mezzo, possano essere utilizzati per il trasporto o lo smaltimento illecito di rifiuti, perché è cessata proprio la ipotizzata fonte dei rifiuti.

Come lo stesso Tribunale dà atto nell’ordinanza di appello sulla base del verbale prodotto dal ricorrente, i mandarini posti sotto sequestro l’1 febbraio 2021 sono stati smaltiti; ovviamente non costituiscono più fonte di pericolo.

Dal giorno 1 febbraio 2021 in poi l’Azienda Agricola di M. G. non è proprio in grado di produrre rifiuti da scarti di magazzino. Tutti i prodotti ortofrutticoli che entrano nello stabilimento, una volta lavorati sono o confezionati per l’immissione sui mercati ortofrutticoli oppure destinati all’industria mediante vendita e consegna alla Società … società cooperativa agricola, che, in virtù di apposito contratto, ritira la merce presso lo stabilimento dell’Azienda in C.da …. Non escono altri esiti di lavorazione.

Ciò risulta dai documenti, ossia il contratto di compravendita all’industria, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture ed è attestato da un’apposita dichiarazione che reso il Sig. B. V., responsabile dell’Azienda Agricola M. G. per le attività di destinazione dei prodotti lavorati nello stabilimento in C.da ….

Difatti, dalla data del sequestro in poi, a oltre quattro mesi di distanza, non vi è stata alcuna segnalazione di illecito.

Non risulta dal provvisorio editto accusatorio, dal provvedimento del G.I.P. o dalla stessa ordinanza di appello altra fonte di possibili rifiuti. 

In ogni caso, il Sig. M. C., qui ricorrente, quale legittimo proprietario della trattrice, ne ha chiesto per iscritto la restituzione al Sig. M. G. perché custodirà il mezzo presso la propria azienda, com’è documentato dalla mail spedita. Perciò, la trattrice, restituita al legittimo proprietario, sarà ricoverata presso la propria azienda e tenuta sotto il suo costante e diretto controllo, tornando a svolgere la funzione connaturale di mezzo per dissodare la terra, spostare le attrezzature, ecc. nell’azienda.

I fatti esposti e documentati in sede di appello e nella memoria depongono in maniera inequivocabile per la rimozione di ogni rischio di utilizzo della trattrice agricola sequestrata per lo smaltimento di scarti di lavorazione.

Il Giudice di rinvio dichiaratamente non affronta affatto la persistenza del periculum.

Ovviamente, ignora ogni elemento fornito dalla difesa, ossia che la ipotizzata fonte dei rifiuti è stata eliminata e non risultano in atti altre concrete fonti di produzione di rifiuti.

Non considera la particolare posizione del ricorrente, che si protesta estraneo al fatto storico e in buona fede, non impiega il materiale offerto dalla difesa, così violando ad un tempo il dovere di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari e il fondamentale diritto dell’incolpato di difendersi provando.

La posizione del Tribunale è una chiusura preconcetta alle allegazioni e produzioni della difesa dimenticando che anche in fase incidente cautelare vale il principio di parità delle parti di fronte ad un giudice terzo, equidistante; innanzitutto, stessa possibilità di incidere sul convincimento del giudice con argomenti e materiale probatorio, (si dice che il diritto di difesa è il diritto di difendersi provando). 

In secondo luogo, nel giudizio del “merito cautelare”, tutto il materiale versato in atti deve essere considerato, letto criticamente, secondo un percorso logico di cui si deve dar conto in motivazione; nella fase del riesame, occorre, appunto, ri-esaminare con i poteri della devoluzione, le ragioni delle parti, fornendo risposta agli specifici argomenti e censure contenute nell’atto impugnatorio.

Il Tribunale abdica a tale ruolo, impermeabile al materiale probatorio ed agli argomenti della difesa, cui risponde con brevi notazioni che non riescono a sollevare il tessuto argomentativo da uno stato di motivazione solo apparente.  

Per la terza volta la Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ingiusta pronuncia del Tribunale.

Con sentenza Cassazione penale sez. III, 16/03/2023, (ud. 16/03/2023, dep. 10/07/2023), n.29830 di cui si riporta motivazione e dispositivo.

“RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Matera, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l’appello cautelare proposto da M.C. avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato l’istanza di dissequestro di una trattrice al medesimo appartenente. Il mezzo era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), n. 2, in quanto utilizzato per l’illecito smaltimento di rifiuti (nella specie, mandarini) provenienti dall’azienda agricola di M.G., figlio del ricorrente ed indagato, unitamente al padre, nel procedimento.

2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, M.C. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione carente, e meramente apparente, nella parte in cui si ribadisce la persistente attualità delle esigenze cautelari.

In particolare, si lamenta che, pur formalmente valutando – come prescritto dalla sentenza rescindente – le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive da B.V., dipendente di M.G., il giudice del rinvio le aveva in realtà trascurate, contrapponendovi apodittiche affermazioni non idonee ad esprimere un reale tessuto motivazionale per affermare come fosse altamente probabile che costui continuasse a produrre rifiuti da dover smaltire. Travisando un’altra prova dichiarativa – vale a dire le dichiarazioni rese da A.G., erroneamente ritenuto dipendente di M.G. anziché del padre C. e quindi riferendo all’azienda del primo le circostanze che il dichiarante aveva invece riferito all’azienda del secondo – l’ordinanza aveva concluso che la trattrice in sequestro era indispensabile nell’esercizio dell’azienda agricola di M.G., sì da giustificare la necessità del mantenimento del sequestro.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e motivazione carente nella parte in cui l’ordinanza affronta la devoluta questione di terzo in buona fede del ricorrente rispetto alla commissione del reato.

Pur dando atto della propria posizione di indagato nel procedimento, il ricorrente osserva che la provvisoria imputazione non individua nei suoi confronti alcuna particolare condotta attiva od omissiva e il Tribunale non aveva chiaramente definito la sua posizione. Utilizzando le travisate dichiarazioni di A.G. e rendendo così una motivazione connotata da radicali vizi logici, l’ordinanza aveva dedotto una stretta collaborazione tra padre e figlio nella conduzione dell’azienda del secondo e la propensione del genitore a mettere a disposizione del figlio i propri mezzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In accoglimento del primo motivo di ricorso – con conseguente assorbimento del secondo – l’ordinanza impugnata dev’essere annullata con rinvio essendo apparente la motivazione sull’elemento di novità addotto a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento cautelare reale.

2. Occorre premettere che, con sent. n. 1610 del 16/11/2021, questa Corte – Terza sezione – aveva annullato con rinvio la prima ordinanza di rigetto dell’appello cautelare rilevando l’omessa motivazione con riguardo all’elemento di novità addotto a sostegno della cessazione delle esigenze cautelari che avevano determinato il sequestro del mezzo agricolo. Tale elemento di novità sarebbe consistito nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da B.V., dipendente dell’azienda agricola di M.G., nell’ambito della cui attività era stato contestato il reato di illecito smaltimento di rifiuti oggetto di indagine, il quale aveva riferito come, successivamente al sequestro, lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’azienda sarebbe sempre avvenuto attraverso una ditta all’uopo autorizzata.

Con successiva sent. n. 1113 del 20/09/2022, questa Corte – Quarta sezione – ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare emessa dal giudice del rinvio, essendosi questa limitata ad argomentare la necessaria permanenza del vincolo cautelare sulla diversa ragione della confiscabilità del bene in sequestro. Rilevando che il sequestro del mezzo era stato disposto unicamente ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, e non (anche) ai sensi del comma 2 di tale disposizione, la nuova pronuncia rescindente ha censurando tale ratio decidendi per violazione del principio del contraddittorio, conseguentemente rilevando la violazione di legge, anche dell’art. 627 c.p.p., comma 3, per essere nuovamente mancata la motivazione sulle dichiarazioni dell’informatore B..

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza nuovamente resa in sede di giudizio di rinvio e qui impugnata, senza affermarne l’inattendibilità dell’informatore – e, anzi, rilevando che la sua deposizione trova riscontro nella documentazione fiscale prodotta – attesta in modo congetturale circostanze che le dichiarazioni del Berillardi, quali riportate nello stesso provvedimento (pag. 2), radicalmente smentiscono, vale a dire che, pur dopo il sequestro, risalente al 1 febbraio 2021, l’azienda agricola di M.G. abbia continuato a produrre rifiuti (in particolare frutta non vendibile) che rischierebbero di essere illecitamente smaltiti. Il Beroardi ha invece escluso questa eventualità dichiarando che tutta la frutta non venduta per il mercato del fresco viene acquistata – e prelevata – da un’industria di trasformazione con la quale l’imprenditore agricolo ha stipulato un apposito contratto la cui esecuzione, secondo la stessa ordinanza, trova conferma nella documentazione fiscale prodotta.

Anche sotto altro profilo la motivazione è apparente ed inidonea a rendere ragione dell’iter logico seguito per affermare l’essenzialità della funzione della trattrice in sequestro nell’azienda agricola ove il reato oggetto di procedimento si era consumato e, dunque, la probabilità di reiterazione della condotta illecita. Richiamando le dichiarazioni rese dall’informatore A.G. circa la funzione essenziale ed insostituibile di quel mezzo nell’azienda di cui egli è dipendente, l’ordinanza (pag. 3) le riferisce erroneamente all’azienda di M.G., mentre il dichiarante è invece dipendente dell’azienda agricola di M.C., come dimostrato dallo stralcio del verbale di s.i.t. riprodotto a pag. 15 del ricorso. Del pari radicalmente incongruenti con gli elementi di prova assunti sono le conseguenti conclusioni – dedotte da tale prova dichiarativa circa la stretta collaborazione che vi sarebbe tra padre e figlio nella conduzione dell’azienda agricola di quest’ultimo, vale a dire dell’impresa ove si era verificato il fatto illecito oggetto di procedimento ed in relazione alla quale soltanto il giudice del merito cautelare ha ravvisato il periculum connesso alla libera disponibilità del mezzo in sequestro.

4. I rilievi che precedono impongono dunque di ritenere meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proprio perché fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, G.ni, Rv. 260314) e che rendono l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Matera.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 5.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023”.

FInalmente il Tribunale ha disposto il dissequestro.

Soddisfatti per l’esito felice della vicenda processuale, si resta delusi da un sistema che pensa di migliorarsi riformulando le norme, quando i difetti sono nella loro viva applicazione.

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Un caso unico di sequestro preventivo penale risolto in Cassazione

Sottoposta a sequestro penale una grossa trattrice agricola per presunti reati nel ciclo dei rifiuti, il proprietario, protestatosi estraneo, ne ha chiesto la restituzione.

Ha dovuto far ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per tre volte contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal Tribunale; per tre volte la Corte Suprema ha annullato le ingiuste ordinanze.

Finalmente, il Tribunale ha disposto la restituzione del mezzo agricolo, essenziale in azienda.

Si riportano di seguito stralci dei tre ricorsi e delle sentenze di accoglimento.

Istanza, appello e primo ricorso per Cassazione.

In data 29 marzo 2021, il Sig. M. C. ha chiesto al G.I.P. di revocare il sequestro della trattrice, alla luce di rilevanti fatti sopravvenuti che escludono radicalmente il pericolo di aggravare le conseguenze del supposto reato o di commettere ulteriori illeciti : il Sig. M.G. ha regolarmente smaltito i mandarini sequestrati e marciti dopo il sequestro; l’Azienda Agricola di M.G. G. da cui provenivano i mandarini sequestrati non produce rifiuti da smaltire in quanto consegna periodicamente il prodotto di seconda scelta all’industria, in adempimento di apposito contratto di compravendita, in virtù del quale l’acquirente opera a propria cura e spese il ritiro della merce presso l’Azienda agricola del venditore.

Per avere il pieno controllo in futuro dell’uso del mezzo, con apposita mail il Sig. M. C. ha chiesto al Sig. M. G.  di restituire non appena possibile la trattrice per la quale ha trovato un altro ricovero, presso la propria azienda.

La mancanza di disponibilità della trattrice mette in serie difficoltà l’imprenditore agricolo qui ricorrente, perché i terreni non dissodati hanno bisogno di interventi urgenti.

Il G.I.P., con provvedimento del 10.05.2021, ha rigettato l’istanza, “considerata la permanenza delle esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo disposto”.

Avverso l’ordinanza negativa del G.I.P., il Sig. M. C. ha proposto appello ex art. 322 bis c.p.p., deducendo, alla luce della attuale situazione, l’assenza delle esigenze cautelari ex art. 321 c.p.p., l’inadeguatezza e sproporzione della misura.

Ribadisce la propria estraneità ai fatti, essendo solo il proprietario della trattrice sequestrata, la propria azienda non produce agrumi da smaltire.

Il provvedimento genetico del vincolo ravvisa i sintomi del periculum criminis nel fatto che in passato il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato nell’Azienda Agricola M.G. il quale lavora e commercializza prodotti agricoli in C.da …, per trasportare e disperdere abusivamente sottoprodotti della lavorazione.

Ora, non vi possono essere scarti da smaltire, perché i mandarini posti sotto sequestro l’1 febbraio 2021 sono stati smaltiti; il Sig. M.G. conferisce sistematicamente tutti i sottoprodotti della lavorazione alla Società …. società cooperativa agricola, che, in virtù di apposito contratto, ritira la merce presso lo stabilimento dell’Azienda.

Difatti, dalla data del sequestro in poi, non vi è stata alcuna segnalazione di illecito.

Con memoria depositata in udienza ha unito: una dichiarazione del Sig. B.V., responsabile dell’Azienda Agricola M.G. per le attività di destinazione dei prodotti lavorati nello stabilimento in C.da C…, secondo cui tutti i prodotti ortofrutticoli che entrano nello stabilimento, una volta lavorati sono o confezionati per l’immissione sui mercati ortofrutticoli oppure conferiti all’industria e non escono altri esiti di lavorazione; tutti gli ulteriori documenti di regolare ritiro dei prodotti.

D’altronde, il Sig. M.C. ha chiesto la restituzione del mezzo agricolo, proprio per averne un controllo diretto e scongiurarne utilizzi inappropriati, illeciti.

L’azienda agricola del Sig. M.C. ha urgente necessità di lavorazioni, come da relazione di perizia, già prodotta in sede di appello.

Il Tribunale ha rigettato l’Appello. Ritiene che la posizione del Sig. M.C. al fatto di reato, pur irrilevante, sia stata definita con stabilità di giudicato cautelare in sede di riesame.

Conferma la persistenza delle esigenze cautelari con le stesse argomentazioni contenute nell’ordinanza di riesame cui aggiunge, quale indizio positivo, il rapporto genitoriale tra il proprietario del trattore, Sig. M.C., e il titolare dell’Azienda da cui provenivano gli scarti di lavorazione.

Considera privo di importanza l’avvenuto smaltimento dei mandarini sequestrati l’1 febbraio 2021, mentre ignora tutti gli altri fatti, preesistenti o sopravvenuti, allegati e provati dall’appellante.

Il Sig. M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di appello emessa in data 16 giugno 2021.

Con il motivo n. I, lamenta che il Tribunale ha ritenuto erroneamente perduranti le esigenze preventive, con una motivazione mutuata dall’ordinanza pronunciata in sede di riesame che non tiene conto dei decisivi elementi di novità apportati dal ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha ignorato la sua protesta di estraneità rispetto ai fatti oggetto di provvisoria accusa; questione sulla quale il Giudice del Riesame non si era affatto pronunciato, considerando irrilevante la posizione del Sig. M. C. rispetto al fatto storico di reato, perciò, sul punto non si è formato, – come asserito erroneamente dal Tribunale in sede di appello-, non si sarebbe potuto formare, alcun giudicato cautelare.

Con il motivo n. II, censura l’ordinanza parenza di motivazione sulò punto di ritenuta adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto.

Sostiene, in specie, che il mezzo meccanico sequestrato è indispensabile per l’aratura dei terreni dell’azienda agricola di cui è titolare il proprietario e che il mantenimento del vincolo cautelare risulta sproporzionato rispetto alla finalità preventiva perseguita, tenuto conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa. …”

La prima sentenza delle Suprema Corte di Cassazione.

La Sez. 3 Penale della S.C. Cassazione, con Sent. Num. 46825 pronunciata il 16/11/2021, ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, secondo il quale il Giudice di Appello ha del tutto omesso la valutazione delle dichiarazioni dell’ ”informatore, prodotte dalla parte privata in esito allo svolgimento di attività di investigazione difensiva e costituenti, pertanto, un indubbio elemento di novità”.

“…assorbita l’ulteriore doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, con cui si è sostenuta la non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare medio tempore formatosi, in ragione dell’asserita estraneità del predetto ai fatti di reato”.

Pertanto, ha annullato l’ordinanza del Tribunale, rinviando per nuovo giudizio ex art. 324, comma 5, c.p.p.

Rinvio.

In sede del nuovo giudizio di appello, il Sig. M. C. ha depositato una dichiarazione del Sig. B. il quale informa che l’azienda Agricola M. G. consegna gli scarti di lavorazione per l’industria e non produce rifiuti da smaltire, nonché i relativi documenti di consegna.

Il Tribunale di Matera, pronunciandosi in sede di rinvio, con ordinanza del 20 gennaio 2022, ha nuovamente rigettato l’appello.

Secondo ricorso per Cassazione.

“L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione assente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 24, 111, 113 Cost., 6 Cedu, 48 Carta UE; 321 ss, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui, quale giudice del rinvio, il Tribunale motiva il rigetto dell’appello giustificando il vincolo attraverso la confiscabilità del bene. Sostanzialmente applica d’ufficio il diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il presente incidente cautelare ha ad oggetto il sequestro preventivo applicato dal GIP presso il Tribunale su un bene, la trattrice agricola del Sig. M.C., il quale, – formalmente indagato solo in quanto proprietario e senza che gli venga rimproverata alcuna condotta-, ha chiesto la restituzione proprio perché estraneo ai fatti di provvisoria accusa (assenza di fumus nei suoi confronti) e sono venute mai, se mai esistite, e originarie ragioni di cautela di aggravamento del reato o sua reiterazione (sopravvenuta assenza del periculum).

Respinta dal G.I.P. l’istanza di dissequestro perché ha ritenuto persistere le esigenze cautelari originarie, il Sig. M. C. ha proposto appello che è stato rigettato.  Si è, perciò, rivolto alla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso, ha annullato l’ordinanza di appello e ha disposto il rinvio per una nuova pronuncia che tenga conto degli elementi di novità portati dal ricorrente, rimanendo nelle ragioni di accoglimento assorbita la ulteriore questione della sua estraneità ai fatti.

Alla luce degli sviluppi della vicenda procedimentale, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto, nei limiti della devoluzione, apprezzare l’eventuale persistenza delle esigenze cautelari tenendo conto degli elementi di novità fornite dal ricorrente; in caso di risposta positiva, avrebbe dovuto affrontare la questione, assorbita e non risolta, della terzietà del Sig. M. C.

Con sorprendente decisione, il Tribunale, muta la res iudicanda e giustifica la persistenza della misura cautelare originaria, il sequestro per esigenze di prevenzione criminale, con argomenti che attengono al diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il rapporto di autonomia tra le due figure di sequestro preventivo è pacifico; in giurisprudenza si è evidenziato che la misura cautelare reale di cui all’art. 321, 2° co. rappresenti una figura specifica alla quale si ricorre come rimedio distinto rispetto al sequestro contemplato dall’art. 321, 1° co. 14 

In prospettiva tendente a differenziare i presupposti del sequestro a seconda delle finalità per le quali viene disposto, la S.C. ha evidenziato come, in sede di riesame, il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione15, né può “giustificare” il sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, 1° co., ritenendo quella misura in concreto volta alle finalità di cui all’art. 12 sexies, D.L. 8.6.1992, n. 30616.

Ad un tempo, il Tribunale …, spingendosi extra petita viola il principio della domanda, secondo cui in materia cautelare l’iniziativa spetta al PM; le regole sulla competenza, essendo il GIP l’organo giurisdizionale che provvede in materia; i principi e le norme della devoluzione, dovendo procedere come giudice di appello in sede di rinvio; il diritto di difesa del ricorrente, da esplicarsi secondo la dialettica di un corretto contraddittorio; il dovere di motivare la decisione.

L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione carente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 192, 321, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui esclude l’estraneità del Sig. M. C. rispetto al fatto di reato.

I macroscopici vizi di cui al precedente motivo renderebbero superflua ogni ulteriore approfondimento censorio.

Ma, il provvedimento qui impugnato è ulteriormente violativo delle norme che disciplinano l’applicazione delle misure cautelari reali.

È opportuno ribadire che la provvisoria accusa di concorso ex art. 110 c.p. nella contravvenzione attinge il Sig. M. C. solo in quanto proprietario della trattrice che sarebbe stata utilizzata per il “trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti vegetali di scarto rinvenienti dall’attività agroalimentare della citata “Azienda Agricola di M. G.”.

Cioè, l’editto accusatorio non individua alcuna condotta, attiva od omissiva, – tale non potendosi considerare il diritto dominicale sul bene che è una situazione giuridica soggettiva civilistica-, attraverso la quale l’incolpato Sig. M. C. avrebbe contribuito o agevolato, sul piano morale o materiale, alla commissione del reato; ovviamente, non indica l’elemento psicologico.

In sostanza, difetta l’accusa stessa verso il Sig. M. C.; il quale, in ogni momento della presente vicenda procedimentale, si protesta estraneo al fatto ed adduce elementi probatori fondamentali 17 a riprova della propria perfetta buona fede, dell’assenza di ogni contributo alla realizzazione del fatto di reato e dell’elemento psicologico18, la colpa.

Di fronte alla protesta di estraneità ai fatti storici per cui si procede, il Tribunale risponde che “…non rileva, essendo l’indagato M. G., titolare dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, figlio del proprietario della trattrice”.

È una non-motivazione, in quanto prescinde dichiaratamente dalla specifica riferibilità al Sig. M. C. del fatto storico di reato e rende illogico prima che illegittimo il provvedimento.

Ma l’argomentare manifesta più chiara vacuità, allorché tratta dell’elemento psicologico in capo al ricorrente. Il Tribunale, -richiamata la prassi nomofilattica del Supremo Collegio secondo cui in materia di sequestro preventivo in vista della confisca il soggetto proprietario che si protesti estraneo ha l’onere di provare la propria buona fede-, ritiene che “Nel caso di specie non solo tale onere a carico dell’istante non è stato assolto, ma addirittura la buona fede appare esclusa dai menzionati rapporti con l’autore materiale della condotta”.

In primo luogo, ad evitare smarrimenti concettuali che porterebbero ad aberrazioni nella somministrazione della giustizia, è opportuno ribadire alcuni principi cardine di civiltà giuridica, anzi di civiltà: un’accusa è tale se e solo se contiene un fatto storico, (nel caso di reato, elemento materiale ed elemento psicologico), e illustra gli elementi concreti che-, pur senza raggiungere il grado dei gravi indizi di colpevolezza-, mostrino la riferibilità al soggetto cui viene contestata; chi muove l’accusa (nel nostro caso il PM) e non l’accusato ha l’onere di provare il fatto storico e gli elementi di riferibilità personale. 

Solo l’accantonamento di queste basilari regole che tracciano la dialettica del procedere porta il Tribunale a dedurre la colpa del Sig. M. C. dal rapporto di genitorialità con il Sig. M. G., asserito autore materiale del trasporto illecito di rifiuti, come a dire che “la colpa dei figli ricada sui padri perché padri”.

D’altronde, pur non onerato della prova della propria estraneità al fatto, perché non accusato di alcunché, il Sig. M. C. ha allegato fatti ed offerto indizi, versati in atti, a dimostrazione della propria buona fede; elementi probatori che ad oggi, compreso il Giudice del rinvio, non sono stati presi preso in alcuna considerazione.

  Testualmente nella dichiarazione resa dal trattorista al difensore ex art. 391 bis c.p.p.

Il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. C., qui ricorrente, Sig. A. G., informa che la trattrice agricola, viene impiegata solo per i lavori nei campi, una funzione essenziale ed insostituibile nell’azienda agricola.

A sua volta, il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. G. spiega che tra i mezzi che impiega per i lavori in azienda “vi è la trattrice agricola marca John Deere, modello 8320, tg. AY509R, di proprietà del Sig. M. C., che, però, consente l’uso per eseguire lavori particolari di aratura profonda, frangizzollatura, ecc., anche al Sig. M. G.”

Come si vede, il mezzo agricolo è stato dato al Sig. M. G. solo per eseguire lavori particolari di aratura, e solo per quello.

Le illustrate violazioni di legge e carenza motivazionale circa la posizione di estraneità del Sig. M. C. costituisce in sé un vulnus caducatorio all’ordinanza qui gravata perché preclude un serio apprezzamento circa l’attualità del periculum criminis e la persistente adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.

Approfondisce l’illegittimità della decisione il silenzio del Giudice di Appello sugli elementi di novità che la difesa segnala per dimostrare la eliminazione del pericolo.

Attesa la funzione criminal-preventiva del sequestro impeditivo, il periculum in mora deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla protrazione o all’aggravamento delle conseguenze del reato20.

L’apprezzamento deve riferirsi alla situazione attuale, a determinare la quale concorrono gli accadimenti significativi sopravvenuti, primariamente l’eliminazione dei fattori potenziali occasioni di aggravamento delle conseguenze del reato o di recidiva.

Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal ricorrente nella istanza di revoca al G.I.P. e in sede di appello, il provvedimento genetico del vincolo sulla trattrice agricola ravvisa i sintomi del periculum criminis nel fatto che in passato il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato nell’Azienda Agricola M.G., il quale lavora e commercializza prodotti agricoli in C.da …, per trasportare e disperdere abusivamente sottoprodotti della lavorazione.

Nelle motivazioni del verbale di sequestro urgente, richiamate e condivise dal G.I.P., si legge che “P. F., quale da questo (M. G., n.d.r.), incaricato esercitava l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata consistente nel trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di circa 50/60 quintali, costituiti da rifiuti vegetali di scarto provenienti dall’attività dell’azienda agricola agroalimentare del suddetto M.G. (mandarini/clementini)”.

Secondo l’Autorità Giudiziaria procedente, i rifiuti sarebbero costituiti dagli scarti di lavorazione dei prodotti agricoli nell’Azienda Agricola del Sig. M.G.

Testualmente il Giudice di appello: “Sul punto, è assolutamente significativo il contenuto della della CNR del 21.1.2021 (richiamata anche in allegato alla CNR del 3.2.2021), da cui si apprende che la stessa i trattrice agricola era stata notata durante il trasporto di clementine nel dicembre 2020 in loc. … in agro di …, ove era stata accertata la realizzazione di una discarica non autorizzata di scarti di lavorazione di frutta e di verdura (tra cui mandarini del tipo clementine della stessa tipologia di quelli trasportati anche in tale occasione dal trattore in  sequestro), secondo il confinante …. provenienti proprio dal magazzino dell’azienda di M. G. ed ivi abbandonati e smaltiti abusivamente.”  

Tale essendo la ipotizzata fonte materiale di rifiuti, il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare se allo stato attuale persista.

Il ricorrente ha allegato ed offerto elementi probatori per dimostrare che è venuto meno ogni rischio che la trattrice agricola, o anche un altro mezzo, possano essere utilizzati per il trasporto o lo smaltimento illecito di rifiuti, perché è cessata proprio la ipotizzata fonte dei rifiuti.

Come lo stesso Tribunale dà atto nell’ordinanza di appello sulla base del verbale prodotto dal ricorrente, i mandarini posti sotto sequestro l’1 febbraio 2021 sono stati smaltiti; ovviamente non costituiscono più fonte di pericolo.

Dal giorno 1 febbraio 2021 in poi l’Azienda Agricola di M.G. non è proprio in grado di produrre rifiuti da scarti di magazzino. Tutti i prodotti ortofrutticoli che entrano nello stabilimento, una volta lavorati sono o confezionati per l’immissione sui mercati ortofrutticoli oppure destinati all’industria mediante vendita e consegna alla Società … società cooperativa agricola, che, in virtù di apposito contratto, ritira la merce presso lo stabilimento dell’Azienda in C.da …. Non escono altri esiti di lavorazione.

Ciò risulta dai documenti, ossia il contratto di compravendita all’industria, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture ed è attestato da un’apposita dichiarazione che reso il Sig. B.V., responsabile dell’Azienda Agricola M.G. per le attività di destinazione dei prodotti lavorati nello stabilimento in C.da …

Difatti, dalla data del sequestro in poi, a oltre quattro mesi di distanza, non vi è stata alcuna segnalazione di illecito.

Non risulta dal provvisorio editto accusatorio, dal provvedimento del G.I.P. o dalla stessa ordinanza di appello altra fonte di possibili rifiuti. 

In ogni caso, il Sig. M.C., qui ricorrente, quale legittimo proprietario della trattrice, ne ha chiesto per iscritto la restituzione al Sig. M.G. perché custodirà il mezzo presso la propria azienda, com’è documentato dalla mail spedita. Perciò, la trattrice, restituita al legittimo proprietario, sarà ricoverata presso la propria azienda e tenuta sotto il suo costante e diretto controllo, tornando a svolgere la funzione connaturale di mezzo per dissodare la terra, spostare le attrezzature, ecc. nell’azienda.

I fatti esposti e documentati in sede di appello e nella memoria depongono in maniera inequivocabile per la rimozione di ogni rischio di utilizzo della trattrice agricola sequestrata per lo smaltimento di scarti di lavorazione.

Il Giudice di rinvio dichiaratamente non affronta affatto la persistenza del periculum.

Ovviamente, ignora ogni elemento fornito dalla difesa, ossia che la ipotizzata fonte dei rifiuti è stata eliminata e non risultano in atti altre concrete fonti di produzione di rifiuti.

Non considera la particolare posizione del ricorrente, che si protesta estraneo al fatto storico e in buona fede, non impiega il materiale offerto dalla difesa, così violando ad un tempo il dovere di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari e il fondamentale diritto dell’incolpato di difendersi provando.

La posizione del Tribunale è una chiusura preconcetta alle allegazioni e produzioni della difesa dimenticando che anche in fase incidente cautelare vale il principio di parità delle parti di fronte ad un giudice terzo, equidistante; innanzitutto stessa possibilità di incidere sul convincimento del giudice con argomenti e materiale probatorio, (si dice che il diritto di difesa è il diritto di difendersi provando). 

In secondo luogo, nel giudizio del “merito cautelare”, tutto il materiale versato in atti deve essere considerato, letto criticamente, secondo un percorso logico di cui si deve dar conto in motivazione; nella fase del riesame, occorre, appunto, ri-esaminare con i poteri della devoluzione, le ragioni delle parti, fornendo risposta agli specifici argomenti e censure contenute nell’atto impugnatorio.

Il Tribunale abdica a tale ruolo, impermeabile al materiale probatorio ed agli argomenti della difesa, cui risponde con brevi notazioni che non riescono a sollevare il tessuto argomentativo da uno stato di motivazione solo apparente.  

….

La Suprema Corte ha accolto il secondo ricorso.

La Suprema Corte – Sez. Pen. IV, con Sent. n. 40341, pronunciata il 20/09/2022, accogliendo i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, ha annullato l’ordinanza del Tribunale …, rinviando per nuovo giudizio.

In particolare, secondo la Suprema Corte, il Giudice di appello ha errato ad affermare la perdurante esistenza delle esigenze cautelari “senza tenere conto dell’elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni rese di V. B. secondo il quale vi è stata una modifica organizzativa successiva al provvedimento cautelare ed in conseguenza lo smaltimento avviene a mezzo di una ditta autorizzata”.

Sulla estraneità del Sig. M.C. rispetto ai fatti di provvisoria accusa, la Corte di Cassazione ritiene “assorbita la questione della non riferibilità al ricorrente del giudicato cautelare formatosi in ragione dell’asserita estraneità del predetto ai fatti di reato, questione non adeguatamente affrontata dall’ordinanza impugnata con il mero riferimento al legame di stretta parentela del ricorrente con altro indagato per lo stesso fatto”.

In sede di secondo rinvio, il Tribunale ha rigettato, sbagliando per la terza volta, l’appello.

Per la terza volta lo Studio Legale ZULLINO ha proposto ricorso per Cassazione.

“… Il Giudice Territoriale pone a giustificazione del mantenimento del vincolo la norma di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, “che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere i reati contemplati dagli artt. 256 e 258, comma 4 D.lgs. 152/2006” che ritiene “assorbente rispetto a qualsiasi altro aspetto… ivi compreso l’elemento  di novità costituito dalle dichiarazioni rese dal dipendente dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, B. V.”.

“L’assunta posizione di terzietà rispetto alla vicenda di C. M.” non ha rilevanza, “essendo l’indagato M. G., (dovrebbe essere M. G., n.d.r.), titolare dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, figlio del proprietario della trattrice…”. Non solo il proprietario della trattrice sequestrata in vista della confisca non ha assolto all’onere a suo carico di dare prova della propria buona fede, ma addirittura la buona fede appare esclusa dai menzionati rapporti con l’autore materiale della condotta”.

L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione assente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 24, 111, 113 Cost., 6 Cedu, 48 Carta UE; 321 ss, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui, quale giudice del rinvio, il Tribunale motiva il rigetto dell’appello giustificando il vincolo attraverso la confiscabilità del bene. Sostanzialmente applica d’ufficio il diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il presente incidente cautelare ha ad oggetto il sequestro preventivo applicato dal GIP presso il Tribunale  su un bene, la trattrice agricola del Sig. M. C., il quale, – formalmente indagato solo in quanto proprietario e senza che gli venga rimproverata alcuna condotta-, ha chiesto la restituzione proprio perché estraneo ai fatti di provvisoria accusa (assenza di fumus nei suoi confronti) e sono venute mai, se mai esistite, e originarie ragioni di cautela di aggravamento del reato o sua reiterazione (sopravvenuta assenza del periculum).

Respinta dal G.I.P. l’istanza di dissequestro perché ha ritenuto persistere le esigenze cautelari originarie, il Sig. M. C. ha proposto appello che è stato rigettato.  Si è, perciò, rivolto alla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso, ha annullato l’ordinanza di appello e ha disposto il rinvio per una nuova pronuncia che tenga conto degli elementi di novità portati dal ricorrente, rimanendo nelle ragioni di accoglimento assorbita la ulteriore questione della sua estraneità ai fatti.

Alla luce degli sviluppi della vicenda procedimentale, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto, nei limiti della devoluzione, apprezzare l’eventuale persistenza delle esigenze cautelari tenendo conto degli elementi di novità fornite dal ricorrente; in caso di risposta positiva, avrebbe dovuto affrontare la questione, assorbita e non risolta, della terzietà del Sig. M. C.

Con sorprendente decisione, il Tribunale, muta la res iudicanda e giustifica la persistenza della misura cautelare originaria, il sequestro per esigenze di prevenzione criminale, con argomenti che attengono al diverso istituto del sequestro finalizzato alla confisca.

Il rapporto di autonomia tra le due figure di sequestro preventivo è pacifico; in giurisprudenza si è evidenziato che la misura cautelare reale di cui all’art. 321, 2° co. rappresenti una figura specifica alla quale si ricorre come rimedio distinto rispetto al sequestro contemplato dall’art. 321, 1° co. 14 

In prospettiva tendente a differenziare i presupposti del sequestro a seconda delle finalità per le quali viene disposto, la S.C. ha evidenziato come, in sede di riesame, il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione di ulteriori reati, non può essere confermato dal Tribunale sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il contraddittorio in relazione a tale ultima funzione15, né può “giustificare” il sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, 1° co., ritenendo quella misura in concreto volta alle finalità di cui all’art. 12 sexies, D.L. 8.6.1992, n. 30616.

Ad un tempo, il Tribunale, spingendosi extra petita viola il principio della domanda, secondo cui in materia cautelare l’iniziativa spetta al PM; le regole sulla competenza, essendo il GIP l’organo giurisdizionale che provvede in materia; i principi e le norme della devoluzione, dovendo procedere come giudice di appello in sede di rinvio; il diritto di difesa del ricorrente, da esplicarsi secondo la dialettica di un corretto contraddittorio; il dovere di motivare la decisione.

L’ordinanza è affetta da violazione di legge ex art. 606 lett. c), c.p.p. e da motivazione carente ex art. 606 lett. e) c.p.p., anche in relazione agli artt. 192, 321, 322 bis, 325 c.p.p., 110 c.p.- 256 comma 1 lett. A) 2 del D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, nella parte in cui esclude l’estraneità del sig. M. C. rispetto al fatto di reato.

I macroscopici vizi di cui al precedente motivo renderebbero superflua ogni ulteriore approfondimento censorio.

Ma, il provvedimento qui impugnato è ulteriormente violativo delle norme che disciplinano l’applicazione delle misure cautelari reali.

È opportuno ribadire che la provvisoria accusa di concorso ex art. 110 c.p. nella contravvenzione attinge il Sig. M. C. solo in quanto proprietario della trattrice che sarebbe stata utilizzata per il “trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti vegetali di scarto rinvenienti dall’attività agroalimentare della citata “Azienda Agricola di M. G.”.

Cioè, l’editto accusatorio non individua alcuna condotta, attiva od omissiva, – tale non potendosi considerare il diritto dominicale sul bene che è una situazione giuridica soggettiva civilistica-, attraverso la quale l’incolpato Sig. M. C. avrebbe contribuito o agevolato, sul piano morale o materiale, alla commissione del reato; ovviamente, non indica l’elemento psicologico.

In sostanza, difetta l’accusa stessa verso il Sig. M. C.; il quale, in ogni momento della presente vicenda procedimentale, si protesta estraneo al fatto ed adduce elementi probatori fondamentali a riprova della propria perfetta buona fede, dell’assenza di ogni contributo alla realizzazione del fatto di reato e dell’elemento psicologico, la colpa.

Di fronte alla protesta di estraneità ai fatti storici per cui si procede, il Tribunale risponde che “…non rileva, essendo l’indagato M. G., titolare dell’azienda agricola produttrice dei rifiuti, figlio del proprietario della trattrice”.

È una non-motivazione, in quanto prescinde dichiaratamente dalla specifica riferibilità al Sig. M. C. del fatto storico di reato e rende illogico prima che illegittimo il provvedimento.

Ma l’argomentare manifesta più chiara vacuità, allorché tratta dell’elemento psicologico in capo al ricorrente. Il Tribunale, -richiamata la prassi nomofilattica del Supremo Collegio secondo cui in materia di sequestro preventivo in vista della confisca il soggetto proprietario che si protesti estraneo ha l’onere di provare la propria buona fede-, ritiene che “Nel caso di specie non solo tale onere a carico dell’istante non è stato assolto, ma addirittura la buona fede appare esclusa dai menzionati rapporti con l’autore materiale della condotta”.

In primo luogo, ad evitare smarrimenti concettuali che porterebbero ad aberrazioni nella somministrazione della giustizia, è opportuno ribadire alcuni principi cardine di civiltà giuridica, anzi di civiltà: un’accusa è tale se e solo se contiene un fatto storico, (nel caso di reato, elemento materiale ed elemento psicologico), e illustra gli elementi concreti che-, pur senza raggiungere il grado dei gravi indizi di colpevolezza-, mostrino la riferibilità al soggetto cui viene contestata; chi muove l’accusa (nel nostro caso il PM) e non l’accusato ha l’onere di provare il fatto storico e gli elementi di riferibilità personale. 

Solo l’accantonamento di queste basilari regole che tracciano la dialettica del procedere porta il Tribunale a dedurre la colpa del Sig. M. C. dal rapporto di genitorialità con il Sig. M. G., asserito autore materiale del trasporto illecito di rifiuti, come a dire che “la colpa dei figli ricada sui padri perché padri”.

D’altronde, pur non onerato della prova della propria estraneità al fatto, perché non accusato di alcunché, il Sig. M. C. ha allegato fatti ed offerto indizi, versati in atti, a dimostrazione della propria buona fede; elementi probatori che ad oggi, compreso il Giudice del rinvio, non sono stati presi preso in alcuna considerazione.

  Testualmente nella dichiarazione resa dal trattorista al difensore ex art. 391 bis c.p.p.

Il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. C., qui ricorrente, Sig. A. G., informa che la trattrice agricola, viene impiegata solo per i lavori nei campi, una funzione essenziale ed insostituibile nell’azienda agricola.

A sua volta, il trattorista che lavora alle dipendenze del Sig. M. G. spiega che tra i mezzi che impiega per i lavori in azienda “vi è la trattrice agricola marca John Deere, modello 8320, tg. AY509R, di proprietà del Sig. M. C. che, però, consente l’uso per eseguire lavori particolari di aratura profonda, frangizzollatura, ecc., anche al Sig. M. G.”

Come si vede, il mezzo agricolo è stato dato al Sig. M. G. solo per eseguire lavori particolari di aratura, e solo per quello.

Le illustrate violazioni di legge e carenza motivazionale circa la posizione di estraneità del Sig. M. C. costituisce in sé un vulnus caducatorio all’ordinanza qui gravata perché preclude un serio apprezzamento circa l’attualità del periculum criminis e la persistente adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.

Approfondisce l’illegittimità della decisione il silenzio del Giudice di Appello sugli elementi di novità che la difesa segnala per dimostrare la eliminazione del pericolo.

Attesa la funzione criminal-preventiva del sequestro impeditivo, il periculum in mora deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla protrazione o all’aggravamento delle conseguenze del reato20.

L’apprezzamento deve riferirsi alla situazione attuale, a determinare la quale concorrono gli accadimenti significativi sopravvenuti, primariamente l’eliminazione dei fattori potenziali occasioni di aggravamento delle conseguenze del reato o di recidiva.

Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal ricorrente nella istanza di revoca al G.I.P. e in sede di appello, il provvedimento genetico del vincolo sulla trattrice agricola ravvisa i sintomi del periculum criminis nel fatto che in passato il mezzo agricolo sarebbe stato utilizzato nell’Azienda Agricola M. G., il quale lavora e commercializza prodotti agricoli in C.da …, per trasportare e disperdere abusivamente sottoprodotti della lavorazione.

Nelle motivazioni del verbale di sequestro urgente, richiamate e condivise dal G.I.P., si legge che “P. F., quale da questo (M. G., n.d.r.), incaricato esercitava l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata consistente nel trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di circa 50/60 quintali, costituiti da rifiuti vegetali di scarto provenienti dall’attività dell’azienda agricola agroalimentare del suddetto M. (mandarini/clementini)”.

Secondo l’Autorità Giudiziaria procedente, i rifiuti sarebbero costituiti dagli scarti di lavorazione dei prodotti agricoli nell’Azienda Agricola del Sig. M. G..

Testualmente il Giudice di appello: “Sul punto, è assolutamente significativo il contenuto della della CNR del 21.1.2021 (richiamata anche in allegato alla CNR del 3.2.2021), da cui si apprende che la stessa i trattrice agricola era stata notata durante il trasporto di clementine nel dicembre 2020 in loc. Torretta in agro di Pisticci, ove era stata accertata la realizzazione di una discarica non autorizzata di scarti di lavorazione di frutta e di verdura (tra cui mandarini del tipo clementine della stessa tipologia di quelli trasportati anche in tale occasione dal trattore in  sequestro), secondo il confinante Stea Rocco Nicola provenienti proprio dal magazzino dell’azienda di M. G. ed ivi abbandonati e smaltiti abusivamente.”

Tale essendo la ipotizzata fonte materiale di rifiuti, il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare se allo stato attuale persista.

Il ricorrente ha allegato ed offerto elementi probatori per dimostrare che è venuto meno ogni rischio che la trattrice agricola, o anche un altro mezzo, possano essere utilizzati per il trasporto o lo smaltimento illecito di rifiuti, perché è cessata proprio la ipotizzata fonte dei rifiuti.

Come lo stesso Tribunale dà atto nell’ordinanza di appello sulla base del verbale prodotto dal ricorrente, i mandarini posti sotto sequestro l’1 febbraio 2021 sono stati smaltiti; ovviamente non costituiscono più fonte di pericolo.

Dal giorno 1 febbraio 2021 in poi l’Azienda Agricola di M. G. non è proprio in grado di produrre rifiuti da scarti di magazzino. Tutti i prodotti ortofrutticoli che entrano nello stabilimento, una volta lavorati sono o confezionati per l’immissione sui mercati ortofrutticoli oppure destinati all’industria mediante vendita e consegna alla Società … società cooperativa agricola, che, in virtù di apposito contratto, ritira la merce presso lo stabilimento dell’Azienda in C.da …. Non escono altri esiti di lavorazione.

Ciò risulta dai documenti, ossia il contratto di compravendita all’industria, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture ed è attestato da un’apposita dichiarazione che reso il Sig. B. V., responsabile dell’Azienda Agricola M. G. per le attività di destinazione dei prodotti lavorati nello stabilimento in C.da ….

Difatti, dalla data del sequestro in poi, a oltre quattro mesi di distanza, non vi è stata alcuna segnalazione di illecito.

Non risulta dal provvisorio editto accusatorio, dal provvedimento del G.I.P. o dalla stessa ordinanza di appello altra fonte di possibili rifiuti. 

In ogni caso, il Sig. M. C., qui ricorrente, quale legittimo proprietario della trattrice, ne ha chiesto per iscritto la restituzione al Sig. M. G. perché custodirà il mezzo presso la propria azienda, com’è documentato dalla mail spedita. Perciò, la trattrice, restituita al legittimo proprietario, sarà ricoverata presso la propria azienda e tenuta sotto il suo costante e diretto controllo, tornando a svolgere la funzione connaturale di mezzo per dissodare la terra, spostare le attrezzature, ecc. nell’azienda.

I fatti esposti e documentati in sede di appello e nella memoria depongono in maniera inequivocabile per la rimozione di ogni rischio di utilizzo della trattrice agricola sequestrata per lo smaltimento di scarti di lavorazione.

Il Giudice di rinvio dichiaratamente non affronta affatto la persistenza del periculum.

Ovviamente, ignora ogni elemento fornito dalla difesa, ossia che la ipotizzata fonte dei rifiuti è stata eliminata e non risultano in atti altre concrete fonti di produzione di rifiuti.

Non considera la particolare posizione del ricorrente, che si protesta estraneo al fatto storico e in buona fede, non impiega il materiale offerto dalla difesa, così violando ad un tempo il dovere di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari e il fondamentale diritto dell’incolpato di difendersi provando.

La posizione del Tribunale è una chiusura preconcetta alle allegazioni e produzioni della difesa dimenticando che anche in fase incidente cautelare vale il principio di parità delle parti di fronte ad un giudice terzo, equidistante; innanzitutto, stessa possibilità di incidere sul convincimento del giudice con argomenti e materiale probatorio, (si dice che il diritto di difesa è il diritto di difendersi provando). 

In secondo luogo, nel giudizio del “merito cautelare”, tutto il materiale versato in atti deve essere considerato, letto criticamente, secondo un percorso logico di cui si deve dar conto in motivazione; nella fase del riesame, occorre, appunto, ri-esaminare con i poteri della devoluzione, le ragioni delle parti, fornendo risposta agli specifici argomenti e censure contenute nell’atto impugnatorio.

Il Tribunale abdica a tale ruolo, impermeabile al materiale probatorio ed agli argomenti della difesa, cui risponde con brevi notazioni che non riescono a sollevare il tessuto argomentativo da uno stato di motivazione solo apparente.  

Per la terza volta la Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ingiusta pronuncia del Tribunale.

Con sentenza Cassazione penale sez. III, 16/03/2023, (ud. 16/03/2023, dep. 10/07/2023), n.29830 di cui si riporta motivazione e dispositivo.

“RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale di Matera, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l’appello cautelare proposto da M.C. avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato l’istanza di dissequestro di una trattrice al medesimo appartenente. Il mezzo era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), n. 2, in quanto utilizzato per l’illecito smaltimento di rifiuti (nella specie, mandarini) provenienti dall’azienda agricola di M.G., figlio del ricorrente ed indagato, unitamente al padre, nel procedimento.

2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, M.C. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione carente, e meramente apparente, nella parte in cui si ribadisce la persistente attualità delle esigenze cautelari.

In particolare, si lamenta che, pur formalmente valutando – come prescritto dalla sentenza rescindente – le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive da B.V., dipendente di M.G., il giudice del rinvio le aveva in realtà trascurate, contrapponendovi apodittiche affermazioni non idonee ad esprimere un reale tessuto motivazionale per affermare come fosse altamente probabile che costui continuasse a produrre rifiuti da dover smaltire. Travisando un’altra prova dichiarativa – vale a dire le dichiarazioni rese da A.G., erroneamente ritenuto dipendente di M.G. anziché del padre C. e quindi riferendo all’azienda del primo le circostanze che il dichiarante aveva invece riferito all’azienda del secondo – l’ordinanza aveva concluso che la trattrice in sequestro era indispensabile nell’esercizio dell’azienda agricola di M.G., sì da giustificare la necessità del mantenimento del sequestro.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e motivazione carente nella parte in cui l’ordinanza affronta la devoluta questione di terzo in buona fede del ricorrente rispetto alla commissione del reato.

Pur dando atto della propria posizione di indagato nel procedimento, il ricorrente osserva che la provvisoria imputazione non individua nei suoi confronti alcuna particolare condotta attiva od omissiva e il Tribunale non aveva chiaramente definito la sua posizione. Utilizzando le travisate dichiarazioni di A.G. e rendendo così una motivazione connotata da radicali vizi logici, l’ordinanza aveva dedotto una stretta collaborazione tra padre e figlio nella conduzione dell’azienda del secondo e la propensione del genitore a mettere a disposizione del figlio i propri mezzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In accoglimento del primo motivo di ricorso – con conseguente assorbimento del secondo – l’ordinanza impugnata dev’essere annullata con rinvio essendo apparente la motivazione sull’elemento di novità addotto a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento cautelare reale.

2. Occorre premettere che, con sent. n. 1610 del 16/11/2021, questa Corte – Terza sezione – aveva annullato con rinvio la prima ordinanza di rigetto dell’appello cautelare rilevando l’omessa motivazione con riguardo all’elemento di novità addotto a sostegno della cessazione delle esigenze cautelari che avevano determinato il sequestro del mezzo agricolo. Tale elemento di novità sarebbe consistito nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da B.V., dipendente dell’azienda agricola di M.G., nell’ambito della cui attività era stato contestato il reato di illecito smaltimento di rifiuti oggetto di indagine, il quale aveva riferito come, successivamente al sequestro, lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’azienda sarebbe sempre avvenuto attraverso una ditta all’uopo autorizzata.

Con successiva sent. n. 1113 del 20/09/2022, questa Corte – Quarta sezione – ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare emessa dal giudice del rinvio, essendosi questa limitata ad argomentare la necessaria permanenza del vincolo cautelare sulla diversa ragione della confiscabilità del bene in sequestro. Rilevando che il sequestro del mezzo era stato disposto unicamente ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, e non (anche) ai sensi del comma 2 di tale disposizione, la nuova pronuncia rescindente ha censurando tale ratio decidendi per violazione del principio del contraddittorio, conseguentemente rilevando la violazione di legge, anche dell’art. 627 c.p.p., comma 3, per essere nuovamente mancata la motivazione sulle dichiarazioni dell’informatore B..

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza nuovamente resa in sede di giudizio di rinvio e qui impugnata, senza affermarne l’inattendibilità dell’informatore – e, anzi, rilevando che la sua deposizione trova riscontro nella documentazione fiscale prodotta – attesta in modo congetturale circostanze che le dichiarazioni del Berillardi, quali riportate nello stesso provvedimento (pag. 2), radicalmente smentiscono, vale a dire che, pur dopo il sequestro, risalente al 1 febbraio 2021, l’azienda agricola di M.G. abbia continuato a produrre rifiuti (in particolare frutta non vendibile) che rischierebbero di essere illecitamente smaltiti. Il Beroardi ha invece escluso questa eventualità dichiarando che tutta la frutta non venduta per il mercato del fresco viene acquistata – e prelevata – da un’industria di trasformazione con la quale l’imprenditore agricolo ha stipulato un apposito contratto la cui esecuzione, secondo la stessa ordinanza, trova conferma nella documentazione fiscale prodotta.

Anche sotto altro profilo la motivazione è apparente ed inidonea a rendere ragione dell’iter logico seguito per affermare l’essenzialità della funzione della trattrice in sequestro nell’azienda agricola ove il reato oggetto di procedimento si era consumato e, dunque, la probabilità di reiterazione della condotta illecita. Richiamando le dichiarazioni rese dall’informatore A.G. circa la funzione essenziale ed insostituibile di quel mezzo nell’azienda di cui egli è dipendente, l’ordinanza (pag. 3) le riferisce erroneamente all’azienda di M.G., mentre il dichiarante è invece dipendente dell’azienda agricola di M.C., come dimostrato dallo stralcio del verbale di s.i.t. riprodotto a pag. 15 del ricorso. Del pari radicalmente incongruenti con gli elementi di prova assunti sono le conseguenti conclusioni – dedotte da tale prova dichiarativa circa la stretta collaborazione che vi sarebbe tra padre e figlio nella conduzione dell’azienda agricola di quest’ultimo, vale a dire dell’impresa ove si era verificato il fatto illecito oggetto di procedimento ed in relazione alla quale soltanto il giudice del merito cautelare ha ravvisato il periculum connesso alla libera disponibilità del mezzo in sequestro.

4. I rilievi che precedono impongono dunque di ritenere meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proprio perché fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, G.ni, Rv. 260314) e che rendono l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Matera.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 5.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023”.

FInalmente il Tribunale ha disposto il dissequestro.

Soddisfatti per l’esito felice della vicenda processuale, si resta delusi da un sistema che pensa di migliorarsi riformulando le norme, quando i difetti sono nella loro viva applicazione.