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Scanzano Jonico, riprende luce il centro cittadino: finalmente ripristinato il sito ex distributore ENI


Grazie ai ricorsi rivolti al Tar di Basilicata ed Consiglio di Stato, abbiamo ottenuto l’accesso agli atti del Comune e l’intervento di ripristino del sito, già distributore di carburanti in disuso. Riacquista luce e decoro questo luogo centrale del rinomato centro turistico lucano.

Pubblicato il 20/12/2021

N. 00865/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 425 del 2021, proposto da
– Francesco Ianuzziello, Ca.En. s.r.l., rappresentati e difesi in giudizio dall’avvocato Floriano Zullino, con domicilio digitale in atti;

contro

– Comune di Scanzano Jonico, non costituito in giudizio;

nei confronti

– E.N.I. s.p.a., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso presentata dai ricorrenti il 9 luglio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato come in data 14 dicembre 2021 il procuratore dei ricorrenti abbia istato per la cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente civico intimato, con nota del 10 settembre 2021, assentito l’accesso;

Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (T.A.R. Basilicata, 23 luglio 2019, n. 664; Cons. Stato, sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280);

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza virtuale, avendo parte intimata assentito all’istanza di accesso soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso, con liquidazione come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.

Condanna il Comune di Scanzano Jonico alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in € 1500,00, oltre accessori di legge se dovuti. L’ammontare del contributo unificato è del pari posto a carico di parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021, coll’intervento dei magistrati:

Pasquale Mastrantuono, Presidente FF

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 30/06/2022

N. 05416/2022REG.PROV.COLL.

N. 02075/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2022, proposto dal signor Francesco Ianuzziello e da Caen S.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Floriano Zullino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scanzano Jonico, non costituito in giudizio;

nei confronti

Eni Spa, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 113/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 il Cons. Ugo De Carlo per gli appellanti nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti impugnavano la sentenza indicata in epigrafe che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Scanzano Jonico sulla diffida presentata per ottenere un provvedimento che intimasse la bonifica al proprietario della stazione di servizio che era stata smantellata da alcuni anni.

2. La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso dal momento che prima che lo stesso fosse depositato nella segreteria del T.a.r. ma dopo la notifica del ricorso al Comune, quest’ultimo aveva provveduto ad emanare il provvedimento richiesto.

3. L’impugnazione si fonda sulla circostanza che alla data del 28 novembre 2021, quando i ricorrenti hanno preso l’iniziativa giudiziaria chiedendo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado davanti al T.A.R. per la Basilicata, erano palesemente fondate le domande avanzate di: a) accertare l’illegittimità del silenzio fino ad allora serbato; b) pronunciare la fondatezza della istanza di intervento proposta dai ricorrenti e, per l’effetto, condannare la pubblica amministrazione ad emanare gli atti dovuti. Di conseguenza, era fondato anche il capo di domanda, lettera f), di condannare il Comune a pagare le spese sostenute dai ricorrenti per introdurre il giudizio, le quali trovavano causa nell’inerzia inadempiente.

4. Il Comune ed il controinteressato non si costituivano in giudizio.

5. L’appello non è fondato.

6. Il rapporto processuale non si instaura se non quando viene depositato il ricorso presso l’ufficio giudiziario; pertanto alla data del 5 dicembre 2021, data di deposito del ricorso, il silenzio non sussisteva più e la pronuncia di inammissibilità contestata era necessitata, non potendo il T.a.r. ordinare al Comune di emettere un provvedimento che aveva già emanato.

La sentenza è, in conclusone, corretta sul piano giuridico.

Il Collegio, però, ritiene che in una visione più sostanziale gli appellanti abbiano ragione laddove mettono in rilievo la condotta non improntata al principio di lealtà processuale dal momento che, dopo aver a lungo omesso di provvedere sulla diffida ad ordinare la bonifica, l’amministrazione ha emanato il provvedimento subito dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per evitare di essere condannato alla sua emanazione dal T.a.r. con conseguente condanna alle spese del giudizio.

Sotto questo limitato aspetto l’appello è, pertanto, fondato.

Per tale ragioni il Collegio ritiene giustificata la condanna del Comune alle spese per il giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie limitatamente al capo relativo alle spese processuali, con condanna del Comune di Scanzano Jonico a rifondere, in favore dell’appellante, le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 1.500 oltre accessori di legge.

l ‘appello e, per l’effetto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

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